Assegnazione agevolata di beni ai soci
Assegnazione agevolata di beni ai soci
La legge 208/2015, ai commi da 115 a 120 dell’art.1 (Legge di Stabilità 2016), ripresenta la norma sull’assegnazione/cessione agevolata dei beni ai soci, ampliandone i confini. La nuova disposizione, infatti, non si rivolge alle sole società non operative (c.d. di comodo).
L’articolo che segue è pubblicato su Mysolution|Post e qui riprodotto per gentile concessione dell’Editore.
Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell’articolo 43, comma 2 del TUIR o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, possono applicare le disposizioni agevolate a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015.Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell’8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione.Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
SOCIETA’INTERESSATE
La nuova disposizione di legge si rivolge a:
- Società in nome collettivo;
- Società in accomandita semplice;
- Società a responsabilità limitata;
- Società per azioni;
- Società in accomandita per azioni;
Non sono incluse:
- Le cooperative;
- I consorzi e le società consortili;
- Gli enti commerciali e non;
SOCI E CLAUSOLA ANTIELUSIVA
Tutti i soci devono essere iscritti nel libro soci al 30/09/2015; oppure, devono essere iscritti entro il 30/01/2016, in base ad atto di trasferimento avente data certa anteriore all’01/10/2015.
BENI OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE
La disposizione si rivolge unicamente a:
- Beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, ex art.47,c.2 TUIR; vale a dire non utilizzati (al momento dell’assegnazione/cessione) come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa;
- Beni mobili, iscritti nei pubblici registri, non utilizzati quali beni strumentali nell’esercizio dell’impresa.
Attenzione: Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore (strumentali per destinazione ex art. 43, c. 2, 1° p. Tuir). Quindi, rientrano nell’agevolazione:
- gli immobili patrimoniali (categoria catastale A);
- gli immobili-merce;
- gli immobili strumentali per natura (categorie B, C, D, E e A/10), sempre che non siano utilizzati direttamente per l’attività, compresi anche gli immobili concessi in locazione dalle società di gestione immobiliare (non considerati strumentali per destinazione).
TRASFORMAZIONE IN SOCIETA’ SEMPLICE
La norma è, inoltre, applicabile anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.
AGEVOLAZIONI ED ADEMPIMENTI
Secondo le disposizioni ordinarie del TUIR, l’assegnazione di un bene dell’impresa ad un socio evidenzia in capo alla società un ricavo/plusvalenza, ed in capo al socio assegnatario un reddito tassato (distribuzione di utili in natura).
La norma consente, invece, alla società di far fuoriuscire i beni oggetto dell’agevolazione, pagando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari a:
- l’8%;
- il 10,5% se la società risulta non operativa in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione.
La base imponibile sulla quale applicare l’imposta sostitutiva è calcolata come differenza tra il valore normale o catastale dei beni assegnati ed il costo fiscalmente riconosciuto.
In caso di cessione a titolo oneroso ai soci, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale o a quello catastale del bene, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori; inoltre, è possibile adottare un valore intermedio tra i due.
Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono, inoltre, assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%, (sono esonerate le società di persone in contabilità semplificata).
IVA
Si applicano le regole ordinarie con un’unica deroga: se l’Iva non è stata detratta “a monte”, l’operazione “a valle” è da considerarsi “fuori campo”.
IMPOSTE INDIRETTE
Per le assegnazioni o cessioni soggette ad imposta di registro proporzionale le aliquote dell’imposta sono ridotte alla metà, e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
Pertanto, per gli immobili a destinazione abitativa l’aliquota passa al 4,5% o all’1%, nel caso di immobile acquisito come “prima casa” dal beneficiario; (per i beni acquistati senza scontare Iva a monte, l’imposta di registro passa al 4,5% senza distinzione tra abitativi e strumentali).
Per i beni strumentali si applica un’imposta di registro fissa pari a 200€ ed imposte ipotecarie e catastali fisse pari a 200€ (in deroga alla disciplina ordinaria che prevede l’applicazione di tali imposte nella misura complessiva del 4%).
Per i terreni agricoli l’aliquota dell’imposta di registro è dimezzata al 7.5%, o determinata in misura fissa pari a 200€ se l’avente causa è un coltivatore diretto o IAP (imprenditore agricolo professionale); le imposte ipotecarie e catastali trovano applicazione in misura fissa pari a 50€, ovvero, rispettivamente 200€ e l’1% se l’avente causa è un coltivatore diretto o IAP.
SCADENZE E VERSAMENTI
Il termine entro il quale perfezionare gli atti di assegnazione o cessione, o la trasformazione agevolata è il 30/09/2016. L’imposta sostitutiva deve essere, invece, versata ( utilizzando il modello F24):
- il 60% entro il 30 novembre 2016;
- il rimanente 40% entro il 16 giugno 2017.
EFFETTI
Per il socio assegnatario è prevista la tassazione degli utili in natura eccedenti la somma assoggettata a imposta sostitutiva dalla società. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
In più, non opera la presunzione di prioritaria distribuzione di riserve di utili: la società è libera fiscalmente di scegliere quale posta patrimoniale utilizzare in contropartita al bene assegnato. Bisogna, tuttavia, considerare le disposizioni del Codice Civile e dei principi contabili che impongono limiti e vincoli all’utilizzo delle riserve, in funzione della loro natura.
Con riferimento alla cessione agevolata, per il socio non si genera alcun utile in natura, né si modifica il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
PER APPROFONDIRE
Segnaliamo l’articolo di Federnotizie su Assegnazione agevolata di beni ai soci
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