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La responsabilità degli amministratori verso la società

La responsabilità degli amministratori verso la società

Una regolamentazione di settore sempre più dettagliata e i maggiori rischi dell’ attività aziendale ripropongono con sempre maggiore insistenza il tema della responsabilità degli amministratori delle società di capitali. Vogliamo inquadrare brevemente l’argomento in una breve guida ad uso di imprenditori e professionisti.

 

Presupposti della responsabilità

Gli amministratori sono responsabili civilmente per il loro comportamento doloso o colposo quando sussistono i tre seguenti elementi:

  • Violazione di un obbligo di comportamento:
  • Un danno;
  • Un nesso di casualità tra violazione e danno.

Gestione della società spetta esclusivamente agli amministratori: autorizzazione dell’assemblea non esonera gli amministratori.

 

Scelte gestionali dannose

La responsabilità discende:

  • da violazioni di obblighi giuridici non da scelte inopportune dal punto di vista economico;
  • non da scelte gestionali ma da omissione di cautele, verifiche ed informazioni preventive come ad esempio in caso di acquisto di cespiti ad un prezzo superiore a quello di mercato

 

Irregolarità gestione precedente

I nuovi amministratori hanno l’obbligo di informare l’assemblea dei soci delle irregolarità poste in essere dai precedenti amministratori.

 

Esempi di Irregolarità

Riportiamo alcuni dei più frequenti esempi di irregolarità:

  • Mancata vigilanza su atti pregiudizievoli svolti da terzi delegati;
  • mancanza della contabilità generale;
  • Redazione di un bilancio non rispondente al vero;
  • Sopravvalutaizone del patrimonio sociale;
  • Abuso della proroga per l’approvazione del bilancio;
  • Proseguimento dell’attività in presenza di cause di scioglimento;

 

Doveri e diligenza

Gli amministratori ai sensi dell’art. 2392 c.c. devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze.

 

Evoluzione del concetto di diligenza

Prima della riforma gli amministratori dovevano agire con la diligenza del mandatario («buon padre di famiglia»). Dopo la riforma con diligenza richiesta dalla «natura dell’incarico» e dalle «specifiche competenze» del singolo amministratore.

 

Agire in modo informato

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato:

  • Sulla base delle informazioni ricevute sono tenuti a valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
  • sulla base della relazione degli organi delegati sono tenuti a valutare il generale andamento della gestione.

In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell’articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

 

Responsabilità solidale

Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell’articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

 

Procedura di esonero da responsabilità

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa:

  • abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio,
  • dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

 

Prescrizione

Ai sensi dell’art. 2393 c.c., L’azione può essere esercitata entro 5 anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica.

 

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