Blog - Ultime notizie
Sospensione contributi INPS lavoratore autonomo per malattia o infortunio grave

Sospensione contributi INPS lavoratore autonomo per malattia o infortunio grave

Sospensione contributi INPS lavoratore autonomo per malattia o infortunio grave

Con la circolare 69 INPS del 2018 si impartiscono le istruzioni operative in merito ad alcune tutele in materia di gravidanza, malattia e infortunio. In particolare, è stata prevista la possibilità di sospendere il versamento della contribuzione in caso di malattia o infortunio grave.

Sospensione dei versamenti contributivi per malattia o infortunio grave

L’articolo 14 della legge n. 81/2017, articolato in tre commi, prevede specifiche forme di tutela nel caso di rapporti di lavoro svolti in modo continuativo, durante i quali è possibile l’insorgere di eventi che non permettono la normale attività lavorativa.

In particolare, il comma 3 introduce la possibilità, nel caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni, di sospendere il versamento contributivo.

La sospensione del versamento contributivo opera per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di due anni. 

Al termine della sospensione, il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione

Procedura operativa

In caso di malattia o infortunio grave il committente deve procedere nel seguente modo:

  • inviare il flusso UniEmens del prestatore interessato indicando il codice di sospensione S1;
  • sospendere il versamento della contribuzione (1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico dell’azienda committente);
  • effettuare il versamento in un’unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi sospesi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.

In caso di malattia o infortunio grave il professionista deve procedere nel seguente modo:

  • indicare nel quadro RR, sez. II, l’importo della contribuzione sospesa;
  • sospendere il versamento della contribuzione dovuta (saldo e/o acconto dovuto nel periodo di sospensione);
  • presentare all’Istituto una richiesta di sospensione tramite il Cassetto previdenziale liberi professionisti Gestione separata – Comunicazione bidirezionale;
  • effettuare il versamento in unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.

Per approfondire

La circolare 69 INPS del 2018 contiene le istruzioni operative in merito alle tutele in materia di gravidanza, malattia e infortunio sopra descritte.