Conferimento di partecipazioni a realizzo controllato
Conferimento di partecipazioni a realizzo controllato
Introduzione al documento di ricerca “Il conferimento di partecipazioni a realizzo controllato” a cura della FNC
Nell’ordinamento tributario domestico il regime ordinario del conferimento di partecipazioni è recato dall’articolo 9, comma 5, del Testo Unico sulle Imposte sui redditi (TUIR), a mente del quale i conferimenti di beni, ivi compresi le partecipazioni, sono equiparati alle cessioni a titolo oneroso, con la peculiarità che, ai fini del calcolo della plusvalenza, il corrispettivo conseguito dovrà essere quantificato in base al “valore normale” di cui ai commi 2 e 4 del medesimo articolo 9.
Tale previsione è derogata in presenza di fattispecie specificamente individuate negli articoli 175 e 177 del TUIR che dispongono regole ad hoc in merito al computo del corrispettivo ricevuto dal soggetto conferente – cd. “valore di realizzo” -; si tratta di fattispecie che, al verificarsi di determinate condizioni fissate dalla norma, consentono la neutralità fiscale dei conferimenti di partecipazioni (cd. regime del “realizzo controllato”).
Particolarmente problematica risulta l’applicazione del comma 2-bis dell’art. 177 del TUIR concernente il conferimento di partecipazioni “qualificate”, in considerazione di un dato normativo alquanto “rigido” e della relativa interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate.
La disciplina generale sui conferimenti di partecipazioni prevista dall’art. 9 del TUIR è, come detto, derogata, in forza di specifiche disposizioni, laddove si configurino determinate fattispecie.
Il documento di ricerca della Fondazione Nazionale Commercialisti “IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI “A REALIZZO CONTROLLATO”: PROSPETTIVE DI RIFORMA” approfondisce il tema.
Conferimento di partecipazioni a realizzo controllato Share on XArt. 175 del TUIR: disciplina applicabile ai conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c.
In primis, l’art. 175 del TUIR reca una disciplina applicabile unicamente ai conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c.. Si tratta di conferimenti, tra imprese residenti in Italia, che fiscalmente sono trattati come realizzativi, ma in relazione ai quali sono previsti particolari criteri ai fini del computo della plusvalenza in capo al conferente; quest’ultima, infatti, non è determinata in base alle regole ordinarie previste dal TUIR per le operazioni di conferimento (ossia, come detto, in base al criterio del valore normale di cui all’art. 9 del TUIR), ma assumendo quale corrispettivo ricevuto dal soggetto conferente (“valore di realizzo”) il maggiore tra:
- il valore contabile di iscrizione delle partecipazioni acquisite per effetto del conferimento nel bilancio del conferente e
- il valore di iscrizione delle partecipazioni conferite nel bilancio del conferitario.
Ne deriva che l’operazione di conferimento di partecipazioni ai sensi dell’art. 175 del TUIR non dà luogo all’emersione di plusvalenze in capo al conferente a condizione che tanto il conferente che il
conferitario iscrivano le partecipazioni acquisite allo stesso valore fiscale che la partecipazione conferita aveva in capo al conferente. In caso di iscrizione della partecipazione – in capo al conferente o al conferitario – a un valore superiore rispetto all’ultimo costo fiscalmente riconosciuto, la plusvalenza sarà determinata in funzione di tale maggior valore, indipendentemente dai valori di mercato della partecipazione conferita (cd. “realizzo controllato”).
Scambi di partecipazioni mediante conferimento: art. 177, comma 2, TUIR
Un regime di “realizzo controllato” caratterizza anche la disciplina degli scambi di partecipazioni mediante conferimento di cui all’art. 177, comma 2, del TUIR. L’operazione si struttura come una
“classica” operazione di conferimento in cui:
- i soci (scambianti) di A (società scambiata) conferiscono in B (società conferitaria) la partecipazione che possiedono in A;
- B aumenta il proprio patrimonio netto a fronte del conferimento e attribuisce le nuove azioni o quote emesse ai soci di A che hanno effettuato il conferimento;
- ai fini della determinazione del reddito dei soci di A che hanno effettuato il conferimento, le azioni o quote di B ricevute in cambio sono valutate in base alla corrispondente quota delle voci
di patrimonio netto formatosi in capo alla società conferitaria per effetto del conferimento.
Si tratta di un regime che riguarda esclusivamente le partecipazioni idonee a far acquisire il controllo della società scambiata in capo alla società conferitaria; infatti, secondo prassi oramai consolidata, il requisito del controllo va valutato avendo riguardo alla situazione non già del conferente ma esclusivamente del conferitario e, pertanto, l’effetto di “sospendere” la plusvalenza in capo al conferente si realizza anche in caso di conferimenti di partecipazioni oggettivamente non di controllo che tuttavia consentano al conferitario di acquisire il controllo della società conferita.
Per approfondire
Il conferimento di partecipazioni “a realizzo controllato”: prospettive di riforma