Le valutazioni di bilancio nelle false comunicazioni sociali
Le valutazioni di bilancio nelle false comunicazioni sociali
La riforma dei reati di false comunicazioni sociali introdotta dalla L. 69/2015 ha fatto emergere una discrasia sulla rilevanza penale, e quindi sulla punibilità, del c.d. falso valutativo. In attesa del deposito delle motivazioni della Sentenza delle sezioni unite della Cassazione proviamo ad analizzare il contenuto della Informazione provvisoria n. 7 del 31 Marzo 2016 alla luce delle recenti sentenze in materia.
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La L. 69/2015 ha sostituito (a decorrere dal 14/06/2015) gli artt. 2621 e 2622 c.c. ed ha inserito i nuovi artt. 2621-bis e 2621-ter c.c..
La normativa vigente, in estrema sintesi, distingue tra false comunicazioni sociali in società non quotate (art. 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali in società quotate (art. 2622 c.c.), sanzionando entrambe le fattispecie come delitto, e punendole con la reclusione da uno a cinque anni, nel caso di società non quotate, e da tre a otto anni, nel caso di falso in società quotate. Sono state, inoltre, introdotte ipotesi attenuate per fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.), ed una autonoma causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.).
I dubbi interpretativi nascono dalla modifica degli artt. 2621 e 2622 c.c.
Art.2621 c.c. ante riforma |
Art.2621 c.c. |
Salvo quanto previsto dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l’arresto fino a due anni.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa.”. |
Fuori dai casi previsti dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. |
Art.2622 c.c. ante riforma | Art.2622 c.c. |
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma e’ da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d’ufficio. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall’ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entita’ complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilita’ e’ comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonche’ da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa.”. |
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
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L’assenza di tale inciso ha portato alla formulazione di interpretazioni nonché di giudizi di legittimità opposti.
La V sezione penale della Corte non è, infatti, riuscita a consolidare al suo interno un’interpretazione univoca di tale riforma, formulando nel tempo sentenze di segno opposto.
Esclusione dei falsi valutativi e punibilità ai soli dati oggettivi – Cassazione n.33774 del 16/06/2015
È possibile ricostruire la spaccatura creatasi all’interno dei giudici della Suprema Corte partendo dalla sentenza n.33774 del 16/06/2015. Questa prima sentenza ha attribuito alla citata riforma delle false comunicazioni sociali un effetto parzialmente abrogativo: si ritiene che il nuovo testo, facendo riferimento a “fatti materiali” delimiti la punibilità ai soli dati oggettivi, escludendo da essi le valutazioni.
Seguendo tale interpretazione, la mancata inclusione nel nuovo testo legislativo dell’inciso sulle valutazioni esprime la “volontà di non attribuire più rilevanza penale alle attività di mera valutazione ovvero alle stime, che caratterizzano alcune voci di bilancio e che rispondono a una pluralità di considerazioni fondate su elementi di varia natura.
E si è pure rilevato che la locuzione “fatti materiali”, senza ulteriori specificazioni, già era stata utilizzata dalla legge n. 154/1991 per circoscrivere l’oggetto del reato di frode fiscale di cui all’art. 4 lett. f) legge n. 516/1982, con il chiaro intento di escludere dall’incriminazione le valutazioni relative alle componenti attive e passive del reddito dichiarato. Come è noto, però, tale scelta è stata poi espressamente superata dal legislatore in occasione della riforma dei reati tributari del 2000, con la quale non solo la menzionata formula è stata modificata, ma specificamente è stata attribuita espressa rilevanza penale alle valutazioni estimative divergenti da quelle ritenute corrette, seppure entro la soglia di tolleranza del 10% (art. 7, comma 2. d. Igs. n. 74/2000).
È del tutto evidente, allora, che l’adozione dello stesso riferimento ai “fatti materiali non rispondenti al vero”, senza alcun richiamo alle valutazioni e il dispiegamento della formula citata anche nell’ambito della descrizione della condotta omissiva consente di ritenere ridotto l’ambito di operatività delle due nuove fattispecie di false comunicazioni sociali, con esclusione dei cosiddetti falsi valutativi.
Tanto più che i testi riformati degli artt. 2621 e 2622 si inseriscono in un contesto normativo che vede ancora un esplicito riferimento alle valutazioni nell’art. 2638 cod. civ. (Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza), peraltro proprio a precisazione contenutistica della stessa locuzione “fatti materiali non rispondenti al vero”. Tale disposizione continua infatti a punire i medesimi soggetti attivi (“gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società….”) dei reati di cui agli artt. 2621 e 2622 che, nelle comunicazioni dirette alle autorità pubbliche di vigilanza, “espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni”.
E, proprio sulla portata contenutistica della condotta descritta nell’art. 2638, questa Corte ha avuto modo di rilevare che l’espressione “fatti materiali, ancorché oggetto di valutazioni” porta solo ad escludere dal perimetro della punibilità le opinioni, le previsioni o le congetture prospettate come tali, cioè quali apprezzamenti di carattere squisitamente soggettivo.
Tale interpretazione della locuzione contenuta nell’art. 2638 cod. civ. allora finisce per ulteriormente supportare la tesi secondo la quale la riforma del 2015 ha fatto ricorso solo alla locuzione “fatti materiali non rispondenti al vero”, non replicando la precisazione contenuta del previgente art. 2621 e nel vigente citato art. 2638, con l’intento di lasciar fuori dalla fattispecie le valutazioni.
Per quanto riguarda invece le modifiche apportate alla struttura dell’elemento soggettivo, deve osservarsi come il legislatore abbia confermato, riguardo ad entrambe le figure di reato, la necessità di un dolo specifico, caratterizzato dal fine di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto. La novella non ha invece riproposto la espressa caratterizzazione dello stesso come intenzionale, attraverso la soppressione dell’inciso “con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico”, che era stato introdotto nel 2002. In diretta relazione alla descrizione della condotta ha fatto invece la sua comparsa l’avverbio «consapevolmente», che appare sintomatico della volontà del legislatore di escludere la rilevanza del dolo eventuale.”
La pronuncia della Cassazione fa perno sulla necessaria tipicità della fattispecie penale, che verrebbe elusa dal mantenimento delle valutazioni come oggetto di reato, tenendo anche in considerazione la soppressione delle soglie di punibilità.
Rilevanza penale degli enunciati valutativi – Cassazione n. 890 del 12/11/2015
La successiva pronuncia della Cassazione, sentenza n.890 del 12/11/2015, ribalta la precedente, sostenendo che il riferimento ai “fatti materiali”, indicati nell’art. 2621 c.c., quali possibili oggetti di una falsa rappresentazione della realtà non è sufficiente ad escludere la rilevanza penale degli enunciati valutativi, anch’essi oggetto di falsità quando violino criteri di valutazione predeterminati o esibiti in una comunicazione sociale.
È indiscusso che “all’ineludibile indagine testuale debba associarsi il richiamo al canone logico-sistematico ed a quello teleologico, ai fini della compiuta focalizzazione dell’impatto della novella sull’assetto normativo preesistente.
Sul primo versante, non v’é dubbio che l’indagine letterale sconti, come di consueto, un quid di relativismo per la non sempre ineccepibile formulazione della struttura espositiva, talora persino in rapporto all’ortodossia sintattico – grammaticale. Tale approssimazione è, notoriamente, frutto non solo di scarso tecnicismo, ma anche della complessità della stessa procedura di elaborazione del testo delle leggi, sovente effetto di successive modifiche ed emendamenti, nel perseguimento di problematici equilibrismi strategici e compromissori, che, a volte, finiscono con lo stravolgere il significato inizialmente concepito. Nondimeno, nel caso di specie, non sembra revocabile in dubbio che la rimozione dal testo previgente della locuzione “ancorché oggetto di valutazioni” non possa, di per sé, assumere alcuna decisiva rilevanza.
Quella in esame, infatti, è tipica proposizione “concessiva” introdotta da congiunzione (ancorché) notoriamente equipollente ad altre tipiche e similari (“sebbene”, “benché”, “quantunque”, “anche se” et similia).
La proposizione concessiva ha, dunque, funzione prettamente esegetica e, di certo, non additiva, di talché la sua soppressione nulla può aggiungere o togliere al contesto semantico di riferimento. Conseguentemente, nel caso di specie, l’elisione di una proposizione siffatta non può, certo, autorizzare la conclusione che si sia voluto immutare l’ambito sostanziale della punibilità del falsi materiali, che, invece, resta impregiudicata, continuando a ricomprendere, come in precedenza, anche i fatti oggetto di mera valutazione. In sostanza, l’intervento in punta di penna del legislatore ha inteso “alleggerire” il precipitato normativo, espungendo una precisazione reputata superflua, siccome mera superfetazione linguistica.
Il problema – costituente il tema d’indagine preannunciato in premessa – riguarda il falso c.d. valutativo o qualitativo, ossia la falsa rappresentazione del fatto oggetto di valutazione. Ma se è indiscusso che solo gli enunciati informativi possono dirsi falsi, è ormai universalmente riconosciuto che il significato di un qualsiasi enunciato dipende dall’uso che se ne fa nel contesto dell’enunciazione, sicché non è la sua struttura linguistica bensì la sua destinazione comunicativa ad assegnare una possibile funzione informativa a un qualsiasi enunciato. Orbene, è risaputo che il bilancio – principale strumento di informazione – si compone, per la stragrande maggioranza, di enunciati estimativi o valutativi, frutto di operazione concettuale consistente nell’assegnazione a determinate componenti (positive o negative) di un valore, espresso in grandezza numerica. Si tratta, per vero, di attività prettamente speculativa e valutativa, al pari di ogni altra che esprima giudizi di valore.
Non può, allora, dubitarsi che nella nozione di rappresentazione dei fatti materiali e rilevanti (da intendere nelle accezioni anzidette) non possano non ricomprendersi anche – e soprattutto – tali valutazioni.
Orbene, anche le valutazioni espresse in bilancio non sono frutto di mere congetture od arbitrari giudizi di valore, ma devono uniformarsi a criteri valutativi positivamente determinati dalla disciplina civilistica (tra cui il nuovo art. 2426 cod. civ.), dalle direttive e regolamenti di diritto comunitario (da ultimo, la citata direttiva 2013/34/UE e gli standards internazionali Ias/Ifrs) o da prassi contabili generalmente accettate (es. principi contabili nazionali elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità). Il mancato rispetto di tali parametri comporta la falsità della rappresentazione valutativa, ancor’oggi punibile ai sensi del nuovo art. 2621 cod. civi., nonostante la soppressione dell’inutile inciso ancorché oggetto di valutazioni.
In tale prospettiva, non par dubbio che ad assumere rilievo, in ultima analisi, è non tanto la fedele trasposizione (pur sempre problematica) della realtà “oggettiva” della società (c.d. verità oggettiva di bilancio), quanto piuttosto la corrispondenza della stima dei dati esposti a quanto stabilito dalle prescrizioni di legge o da standards tecnici universalmente riconosciuti.
In funzione della ricerca di momenti di conferma – in prospettiva teleologica – non può, poi, essere privo di significato l’inserimento sistematico delle nuove false comunicazioni sociali in un testo normativo anticorruzione (legge 27 maggio 2015, n. 69, recante disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio), ad eloquente riprova della presa d’atto, da parte del legislatore, del dato esperienziale che il falso in bilancio è ricorrente segnale di determinati fenomeni corruttivi, spesso in ragione dell’appostazione contabile di false fatturazioni intese a costituire fondi in nero, destinati al pagamento di tangenti o ad altre illecite attività. Di talché, escludere dall’alveo dei falsi punibili quello valutativo significherebbe frustrare le finalità della legge, volte a perseguire ogni illecita attività preordinata ad alimentare o ad occultare il fenomeno della corruzione.
Può, allora, affermarsi il principio secondo cui nell’art. 2621 cod. civ. il riferimento ai “fatti materiali” oggetto di falsa rappresentazione non vale a escludere la rilevanza penale degli enunciati valutativi, che sono anch’essi predicabili di falsità quando violino criteri di valutazione predeterminati. Infatti, qualora intervengano in contesti che implichino accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o, comunque, tecnicamente indiscussi, anche gli enunciati valutativi sono idonei ad assolvere ad una funzione informativa e possono, quindi, dirsi veri o falsi.”
Irrilevanza penale dei falsi estimativi – Cassazione n. 6916 del 08/01/2016
Con un’ulteriore decisione, sentenza n.6916 del 08/01/2016, la Cassazione torna sui suoi passi, riprendendo la tesi dell’irrilevanza penale dei falsi estimativi, sostenuta nella sentenza n.33774/2015.
Rilevanza penale degli enunciati valutativi ed integrale continuità normativa – Cassazione n. 12793 del 02/03/2016
Successivamente, si assiste ad un’ulteriore “cambio di rotta” con la sentenza n.12793 del 02/03/2016, che riprende l’orientamento della sentenza n.890/2016, secondo il quale sussiste piena e integrale continuità normativa tra l’art.2621 c.c. ante riforma e la sua formulazione attuale, risolvendo, di conseguenza, il problema della sopravvenuta “abrogatio criminis”. Nello specifico, l’eliminazione dell’inciso relativo alle valutazioni, non avendo il fine di costituire un’ipotesi abrogativa di una “categoria”, ha implicitamente ribadito l’irrilevanza del percorso argomentativo attraverso il quale il fatto non corrispondete al vero viene esposto in bilancio, cioè se attraverso un percorso valutativo o riproduttivo di un dato, dovendo escludere la rilevanza penale ai soli apprezzamenti di carattere soggettivo.
L’aspetto discriminante è la rilevanza e la concreta idoneità dell’informazione falsa ad indurre altri in errore.
“ L’espunzione dall’art. 2621 c.c. dell’inciso “ancorché oggetto di valutazioni” riferito ai “fatti materiali” di cui alla recente riforma del 2015 non può che essere insignificante, stante l’irrilevanza del percorso attraverso il quale si giunge all’esposizione del fatto materiale. L’enfasi con la quale è stata segnalata tale soppressione è probabilmente ascrivibile al fatto che il legislatore del 2002 ha inserito contemporaneamente l’aggettivo “materiali” (in considerazione dell’esigenza di delimitare come detto al portata del reato escludendo gli apprezzamenti “schiettamente” soggettivi) e l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, sicché l’eliminazione di quest’ultimo, senza la contemporanea elisione dell’aggettivo “materiali” ha determinato il convincimento di una riconsiderazione della condotta punibile, secondo voluntas legis non più “valutativa”. Tale interpretazione, tuttavia, tralascia la genesi, l’evoluzione, il contesto di riferimento ed i principi affermati da dottrina e giurisprudenza sino alla sentenza “Crespi”, che inducevano complessivamente ad escludere qualsiasi forma di riconsiderazione della locuzione “fatti materiali”, stante il significato da attribuirsi ad essa, quantunque epurata dal riferimento al sintagma “ancorché oggetto di valutazione”. Peraltro, negare la possibilità che il falso possa realizzarsi mediante “valutazioni” significa negare lo stesso veicolo con il quale si realizza il falso, posto che il bilancio si struttura di per sé necessariamente anche in un procedimento valutativo, i cui criteri sono indicati dalla legge, come chiaramente evincibile dal disposto di cui all’art. 2426 c.c..
La sentenza n. 890 del 12/11/2015 evoca nella sostanza tali punti di approdo, laddove rileva che veritiero vuol dire che gli amministratori non sono tenuti a una assoluta verità oggettiva di bilancio, impossibile da raggiungere per i dati stimati, ma impone a quest’ultimi di indicare il valore di quei dati che meglio risponde alla finalità e agli interessi che l’ordinamento vuole tutelare; il bilancio, dunque, è “vero”, di regola, non tanto e non solo perché tende a rappresentare fedelmente l’obiettiva realtà aziendale sottostante, bensì perché si conforma a quanto stabilito dalle prescrizioni legali in proposito. Si tratta di un “vero legale” stante la presenza di una disciplina legislativa che assegna valore cogente a determinate soluzioni elaborate dalla tecnica ragionieristica.
Occorre, infine, dar conto della condivisibile argomentazione spesa sempre nella sentenza n. 890 del 12/11/2015, secondo cui il mantenimento nel corpo dell’art. 2638 c.c. del sintagma “ancorché oggetto di valutazioni” non sarebbe significativo al fine di ritenere che l’elisione di tale sintagma nell’art. 2621 c.c. costituisca sintomo della volontà di rendere penalmente irrilevanti i cd. falsi valutativi, tutelando le due norme beni giuridici diversi. Una diversa interpretazione comporterebbe infatti il risultato paradossale – e forse di dubbia costituzionalità – che la redazione di uno stesso bilancio, recante falsi valutativi, sarebbe penalmente irrilevante se diretto ai soci ed al pubblico e penalmente rilevante se rivolto alle autorità pubbliche di vigilanza.”
I giudici della V sezione restano divisi tra un’interpretazione letterale, restrittiva della riforma, e un’interpretazione logica, elastica.
Rilevanza penale del falso valutativo secondo la Cassazione a Sezioni unite con l’informazione provvisoria n. 7 del 31 Marzo 2016
A dirimere il conflitto è intervenuta la Cassazione a Sezioni unite, la quale, a sorpresa, ha accolto la soluzione prospettata dall’orientamento minoritario venutosi a formare dopo le modifiche legislative.
Come da informazione provvisoria n.7 della Suprema Corte:
INFORMAZIONE PROVVISORIA N.7P.U. 31 Marzo 2016 Questione controversa:Se, ai fini della configurabilità del delitto di false comunicazioni sociali, abbia tuttora rilevanza il falso “valutativo” pur dopo la riforma di cui alla legge n.69 del 2015. Soluzione adottata:Affermativa. Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di “valutazione”, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tale criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni. Riferimenti normativi:Cod. civ., artt. 2423-2435-ter, 2621 e segg.; r.d. 16 marzo 1942, n.267, artt. 216 e 223, legge 27 marzo 2015, n.69, artt. 9, 10 e 11. |
Le Sezioni unite, aderendo all’impostazione della sentenza n. 890/2016, stabiliscono che «sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo all’esposizione od omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, ci si discosti consapevolmente da essi, senza darne adeguata informazione giustificativa ed in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni».
Si attende il deposito delle motivazioni per meglio comprendere le ragioni che hanno portato i Supremi giudici a confermare la soluzione della rilevanza penale dei falsi valutativi.
Resta aggiornato